Nuove Norme europee per l'uso degli indurenti contenenti diisocianati

Consul Trad Vi informa:

Comunicazione relativa all’inserimento del gruppo di sostanze identificate come #diisocianati nell’ allegato XVII – restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, miscele e articoli pericolosi – del Reg. CE No 1907/2006.

La restrizione:

Con la pubblicazione in GU del Reg. (UE) 2020/1149 del 3 agosto 2020, l’Unione Europea ha inserito nell’allegato XVII del REACH che elenca le restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, miscele e articoli pericolosi, alla voce 74, un intero gruppo di sostanze denominate diisocianati e così descritte: “Diisocianati, O=C=N-R-N=C=O, in cui R è un’unità di idrocarburi alifatici o aromatici di lunghezza non specificata”.
Perché la restrizione su queste sostanze?
I diisocianati sono sensibilizzanti delle vie respiratorie e della pelle e c’è una correlazione tra il loro utilizzo e l’aumento di casi di asma lavoro-correlata.
Cosa implica la restrizione?
Il requisito per l’uso dei diisocianati è una formazione dedicata e documentata di tutti gli operatori che manipolano una o più sostanze appartenenti a questa famiglia.
Limiti di applicabilità della restrizione
sostanze identificate come diisocianati, sia in quanto tali che in miscela a concentrazioni (complessive) di diisocianati superiori allo 0,1%.

L’obbligo di formazione:

Qual’è la scadenza per l’applicazione della restrizione? Il periodo di transizione durante il quale l’industria deve prepararsi per i requisiti di formazione è di 3 anni dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale europea (24 agosto 2023).

Con quali modalità, con che frequenza e che regole dovrà rispettare la formazione?

Modalità di frequenza: la formazione può essere condotta sia come formazione in aula, che come formazione in aula virtuale, che come corso on-line, inclusi corsi di formazione off-site / on-site, e- learning, integrazione della formazione nella presentazione del prodotto.

Formatori: I corsi possono essere tenuti da un consulente (formatore accreditato) o da autorità pubbliche.

Regole: L’utente (che sia il datore di lavoro dell’utilizzatore o il lavoratore autonomo) dei diisocianati deve documentare il completamento della formazione; ogni dipendente dovrà essere formato una volta ogni cinque anni; il contenuto e la durata della formazione varieranno in funzione dell’uso di diisocianati in combinazione con a mansione effettivamente svolta; i corsi di formazione devono essere conformi alle disposizioni stabilite dallo Stato membro interessato in cui opera l’utente.

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